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Apprendistato

L’apprendistato professionalizzante è una tipologia di contratto di lavoro mirata al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. 

 

La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni, cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

 

Formazione di base e trasversale: la formazione per le competenze di base e trasversali è offerta da Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 con le risorse finanziarie dell’Unione Europea- Fondo Sociale Europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento. 

 

A tutti gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, è assegnato un buono formativo annuale (voucher) per la formazione di base e trasversale, del valore massimo di € 550,00, corrispondenti a 40 ore annuali massime.

 

I destinatari degli interventi relativi alla Formazione di base e trasversale sono i giovani assunti dai 18 ai 30 anni non compiuti (o dai 17 anni se in possesso di qualifica professionale) con contratto di apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, presso datori di lavoro che hanno sede legale o operativa in provincia di Trento, presso la quale l’apprendista lavora.

 

Formazione professionalizzante: la formazione professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro; durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali.

Come accedere all’offerta formativa

  • al momento dell’assunzione dell’apprendista, il datore di lavoro riceve un’email da Agenzia del Lavoro contenente tutte le informazioni necessarie per accedere all’offerta formativa pubblica con sistema voucher;
 
  • l’apprendista, in accordo col datore di lavoro, sceglie l’ente formativo accedendo all’elenco soggetti formatori abilitati. La formazione è fruita mediante voucher individuali agli apprendisti approvato con determinazione dirigenziale di Agenzia del Lavoro n. 232 del 29 ottobre 2020;
 
  • l’apprendista, in accordo con il datore di lavoro, dopo aver scelto il soggetto formatore, sottoscrive con quest’ultimo una lettera di conferimento incarico per la formazione di base e trasversale. Il soggetto formatore fornisce assistenza ad apprendista e datore di lavoro nella stesura del PIF e, all’apprendista, nella compilazione online della richiesta assegnazione voucher (: dal 28 febbraio 2021 l’apprendista deve concludere la richiesta di rilascio del voucher registrandosi sul portale del Fondo Sociale Europeo accedendo tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/);
 
  • ricevuto dall’azienda l’incarico formale per l’erogazione dell’attività formativa, sottoscritto dall’apprendista, dal datore di lavoro e per accettazione dall’ente stesso, il soggetto formatore fornisce consulenza nella stesura del Piano Individuale Formativo (PIF), assiste l’apprendista nella compilazione online della richiesta di assegnazione voucher all’Amministrazione .

Durata della formazione

La durata della formazione è determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione. Il monte ore per la formazione trasversale è:

 

  • 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di 1° grado (licenza media);
 
  • 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 
  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
 

La durata della formazione può essere ridotta in presenza di crediti formativi acquisiti in precedenti rapporti di apprendistato, mediante partecipazione ad uno o più moduli formativi previsti dal Catalogo Provinciale. I crediti sono riconosciuti a partire dal 14 settembre 2011.

 

La formazione sulla sicurezza generale e specifica dell’apprendista non rientra nell’offerta formativa pubblica ed è a carico dell’azienda. Nella fase di stesura del PIF, i crediti formativi sulla sicurezza ricavati dal codice ATECO e dal livello di rischio specifico per l’apprendista comunicati dall’azienda, sono riconosciuti automaticamente in riduzione sulle 40 ore della prima annualità.